il nostro
Statuto
Articolo 1 – Denominazione e durata
E’ costituita l’organizzazione di volontariato denominata:
“Associazione Oncologica Bassanese S. Bassiano-Onlus”
(Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) che assume la forma giuridica di associazione.
L’associazione ha durata a tempo indeterminato.
L’associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna dalla medesima.
a) L’organizzazione di volontariato “Associazione Oncologica bassanese San Bassiano” è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
b) Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione: esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
c) Il presente statuto è modificato con deliberazione dell’ assemblea straordinaria adottata con la presenza di almeno i tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Articolo 2 – Sede
L’associazione ha sede in Bassano del Grappa (VI) presso la Struttura Complessa di Oncologia Medica dell’Ospedale, Via dei Lotti 40. Con delibera dell’assemblea straordinaria la sede potrà essere trasferita.
Articolo 3 – Oggetto e scopo
L’Associazione è apartitica, non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con attività immediatamente ed in via prevalente alla tutela della salute del cittadino e che si estrinsecano in interventi di assistenza volontaria ai pazienti del territorio ULSS n. 3, nella prevenzione e nella formazione sanitaria nel campo dell’oncologia medica.
L’oggetto dell’attività dell’associazione riguarda quindi:
Scopi Assistenziali, consistenti
– nel migliorare l’umanizzazione dell’assistenza e del trattamento del paziente oncologico in ogni fase della malattia (dalla diagnosi alla fase terminale) mediante l’utilizzo di personale volontario o di personale suppletivo specialistico medico oncologico o di specialisti in branche collaterali mediche o psicologiche e nell’acquisto di materiale e strumentario sanitario per l’assistenza al malato, utilizzando ogni mezzo moralmente lecito adatto allo scopo. L’attività verrà svolta in stretta collaborazione e coordinamento con le autorità sanitarie del territorio;
– nell’aiutare e sostenere la formazione del personale specializzato in ambito oncologico;
Scopi scientifici consistenti:
– nella partecipazione a congressi, convegni, seminari, tavole rotonde, consensus confereneces, riunioni, corsi di aggiornamento o di formazione, in Italia e/o all’estero, di personale medico o infermieristico della Struttura Complessa di Oncologia dell’Ospedale di Bassano del Grappa;
– nella partecipazione associativa a società scientifiche, nella stampa e pubblicazioni di lavori scientifici;
– nell’acquisto di materiale e strumentario per la didattica e per le ricerche cliniche e scientifiche;
Scopi culturali, consistenti:
– nell’organizzazione di congressi, convegni, seminari, tavole rotonde, riunioni, corsi di aggiornamento o di formazione, in Italia, allo scopo di divulgare con ogni mezzo l’esperienza nel campo dell’oncologia medica e di avviare iniziative volte alla conoscenza anche a fini preventivi delle problematiche oncologiche.
Per il raggiungimento di tali scopi l’Associazione potrà compiere ogni operazione finanziaria ritenuta opportuna ed utile.
I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
Articolo 4 – Patrimonio dell’Associazione
L’associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi da:
contributi volontari, donazioni, erogazioni e lasciti;
ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della legge 266/1991;
erogazioni o stanziamenti da parte di Amministrazioni pubbliche o private;
beni mobili od immobili che pervengano all’Associazione a qualsiasi titolo;
eventuali contributi versati dai partecipanti ai corsi o ai seminari o convegni organizzati dall’Associazione in tutto o in parte;
eventuali proventi da contratti di promozione o sponsorizzazione;
quote d’ingresso dei soci.
Articolo 5 – Ammissione all’Associazione
Possono far parte dell’Associazione tutte le persone fisiche che condividano le finalità dell’organizzazione e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnino concretamente per realizzarle. L’ammissione all’organizzazione è deliberata dall’assemblea, su domanda scritta del richiedente (può essere ammessa la decisione dell’organo direttivo, ratificata dall’assemblea nella prima riunione utile).
Vi sono tre categorie di soci:
ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea,
sostenitori (coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano servizi o contribuzioni volontarie straordinarie)
benemeriti (persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione)
La domanda a socio va presentata per iscritto al Consiglio Direttivo e conterrà:
i dati anagrafici;
la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone, nonché l’impegno ad attenersi allo Statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
pagamento della quota d’ingresso determinata dal Consiglio Direttivo.
L’accoglimento della domanda di ammissione è condizionato dal parere favorevole del Consiglio Direttivo. La delibera di ammissione verrà annotata nel libro dei soci.
L’ammissione all’Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso.
Articolo 6 – Modalità di recesso
Il socio ha diritto di recesso in ogni momento: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato.
Articolo 7 – Diritti e doveri dei soci
I soci hanno tutti uguali diritti.
I soci hanno diritto:
eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; di partecipare quindi alla votazione per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per l’elezione delle cariche sociali;
di partecipare alla gestione dell’Associazione e di dare il proprio contributo alle deliberazioni dell’Assemblea,
di presentare agli organi associativi eventuali osservazioni o appunti riferentesi alla gestione sociale,
di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di legge.
I soci hanno il dovere:
di versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
di svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
Articolo 8 – Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per recesso, per morte o per esclusione.
L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato, (è ammessa la decisione dell’organo direttivo con possibilità di appello all’assemblea e comunque al giudice ordinario) qualora il socio danneggi o tenti di danneggiare l’Associazione, o qualora non osservi le disposizioni contenute nello statuto o le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali competenti.
Articolo 9 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
l’Assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente del Consiglio Direttivo;
il Collegio dei Revisori dei Conti (facoltativo).
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Articolo 10 – Assemblea dei Soci
L’assemblea dei soci è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è organo sovrano dell’Associazione.
E’ presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
L’assemblea generale dei soci in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all’anno:
a) approva i programmi annuali e pluriennali;
b) approva il bilancio di esercizio – rendiconto economico finanziario annuale – non oltre quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale;
c) nomina il Consiglio Direttivo;
d) tratta tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, indicati nell’ordine del giorno, formulato dal Consiglio Direttivo;
e) approva lo statuto ed eventuali sue modifiche.
Articolo 11 Convocazione dell’assemblea
L’Assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro il trenta aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e ,quando occorra, per la nomina dei Consiglieri e dei Revisori dei Conti. L’Assemblea deve, inoltre, essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
Oltre che nei casi previsti dalle lettere a) e b) del precedente articolo 9, l’assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo riterrà utile alla programmazione dell’attività e alla gestione sociale.
La convocazione avviene a mezzo avviso personale (raccomandata, fax, e-mail, telefono) almeno otto giorni prima della riunione.
Articolo 12 – Quorum costitutivo
Per la costituzione legale dell’Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno il cinquanta per cento più uno.
Non raggiungendo tale maggioranza, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
Articolo 13 – Deliberazioni dell’assemblea
L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti.
Le votazioni sono sempre palesi salvo diversa decisione dell’assemblea o qualora si debba deliberare su questioni che riguardano persone singole.
Articolo 14 – Verbali di assemblea
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario (oppure da un componente dell’assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal Presidente.
Articolo 15 – Assemblea straordinaria
Assemblee straordinarie possono essere convocate da Presidente e per deliberazione del Consiglio Direttivo. L’Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Articolo 16 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è nominato dall’assemblea ed è composto da tre a cinque membri, come verrà determinato dall’assemblea stessa nell’atto costitutivo.
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Articolo 17 – Poteri del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione e per la direzione e l’amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare:
fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa, secondo gli indirizzi delineati dall’assemblea;
convoca le assemblee;
delibera sull’ammissione di nuovi soci e nei casi di esclusione;
decide sull’attività e le iniziative dell’associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell’art. 3;
redige obbligatoriamente il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
propone all’assemblea regolamenti e norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione.
Articolo 18 – Presidente e Vice-Presidente
Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente ed un Vice-Presidente che durano in carica per l’intera durata del consiglio.
La firma per gli atti di ordinaria amministrazione e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente o, in mancanza, al Vice-Presidente.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio direttivo.
Articolo 19 – Deliberazioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario o comunque due volte all’anno, su iniziativa del Presidente o di almeno due dei consiglieri.
Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti e con votazione palese.
Articolo 20 – Tesoriere
Il tesoriere cura la gestione della cassa dell’associazione e ne tiene idonea contabilità; effettua le verifiche e predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo.
Articolo 21 – Segretario
Il segretario svolge le funzioni di verbalizzazione delle adunanze dell’assemblea e del consiglio direttivo; provvede inoltre alla tenuta del libro dei Verbali delle adunanze stesse e del Libro degli Aderenti all’Associazione.
Articolo 22 – Collegio dei Revisori
Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri eletti dall’assemblea dei soci che rimarranno in carica per tre anni.
La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Revisori provvede al controllo della gestione dell’Associazione, in particolare alla regolarità della contabilità sociale.
A tal fine potrà effettuare atti di ispezione e controllo, accertare la consistenza di cassa e dovrà redigere una relazione sul bilancio annuale proposto dal Consiglio Direttivo.
Articolo 23 – Gratuità delle cariche
Tutte le cariche sono a titolo gratuito e non possono dare diritto ad emolumenti di sorta, salvo il rimborso delle spese sostenute, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
Articolo 24 – Bilancio
L’esercizio sociale va dal 1°(primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Prima del 31 (trentuno) marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
I bilanci devono rimanere depositati presso la sede dell’Associazione almeno 20 giorni prima dell’assemblea e sono a disposizione di coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
Articolo 25 – Utili e avanzi di gestione
E’ fatto divieto all’Ente di distribuire, anche in modo diretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 26 – Scioglimento dell’Associazione
In caso di scioglimento per qualunque causa, l’eventuale patrimonio residuo dell’ente sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale, per le finalità di cui all’articolo 3 del presente statuto, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Per la deliberazione di scioglimento è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Articolo 27 – Norma transitoria
Per quanto non contemplato nel presente statuto, si fa riferimento al codice civile, alla legge 266/91 e alle altre leggi vigenti in materia.
Approvato dall’assemblea straordinaria del 06.10.2011